Efficienza energetica in edilizia in Italia, cos’è cambiato?

(dall’articolo di Fresia Alluminio)

Efficienza energetica: approfondimento sul DM 26.06.2015

Il recente approfondimento sul DM 26.06.2015, che regola l’efficienza energetica in edilizia in Italia – entrato in vigore lo scorso ottobre 2015 – , ci spinge a fare il punto su quali siano le opportunità per le Aziende che operano nel settore, evidenziando le problematiche che stanno emergendo nel mondo professionale.

Ogni volta che si tratta di formulare la propria proposta commerciale, le Aziende sono costrette a tenere conto delle attuali criticità che interessano i professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e direzione lavori di interventi di efficienza energetica su edifici di nuova costruzione ed esistenti.

Cosa c’è da sapere ? [Con i commenti di ANIT, Ass.ne Naz. Isolamento Termico e Acustico]

•     Ambiti di applicazione:

I seguenti ambiti di applicazione sono oggetto di verifiche e di livello di isolamento termico molto impegnativi:

     Il recupero di sottotetti e ampliamenti è a tutti gli effetti un ambito di applicazione considerabile comenuova costruzione, questo vuol dire che è un intervento che richiede un involucro molto ben isolato (oltre ad elevate prestazioni sul ricorso alle rinnovabili)

–     Il cambio di destinazione d’uso (da garage a abitazione ad esempio) è come il recupero di sottotetti…

Commento: di fronte a queste novità i professionisti ne prendono atto.

–     La ristrutturazione importante di 1° livello è a tutti gli effetti un ambito di applicazione considerabile come nuova costruzione.

Il commento di ANIT: di fronte a queste novità i professionisti spesso ipotizzano la suddivisione degli interventi in termini di tempo (prima realizzo l’intervento di isolamento termico, poi realizzo l’intervento di ristrutturazione dell’impianto). Così la ristrutturazione diventa di 2° livello e quindi meno impegnativa.

•     Esclusioni:

–     Interventi su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura) e interventi su intonaco su superficie disperdente superiore al 10% della complessiva.

Il commento di ANIT: la dicitura “finitura ininfluente” è poco tecnica e inoltre è in contrasto con la seconda esclusione ovvero intervento su più del 10% dell’intonaco (considerato influente). Se devo rifare l’impermeabilizzante? Se devo fare la sostituzione del manto di copertura? Se l’intonaco che tocco è a macchia di leopardo su una superficie superiore al 10%?

Qualcosa non è chiaro: la domanda

Come si considera la definizione di edificio, di superficie disperdente e di volume lordo nel caso di fabbricati costituiti da più sistemi edificio-impianto (per esempio condominii con impianti termoautonomi) nel caso di interventi sull’esistente?

Il commento di ANIT: sembra ragionevole pensare che per un appartamento termoautonomo le superfici di intervento siano da confrontare con le superfici complessive del fabbricato.

Efficienza energetica - qualità energetica dell'edificio

Il ripasso requisito per requisito

•     Requisito A (Verificare che il valore di EP H,nd, EP C,nd e l’EP gl,tot sia inferiore al limite):

La verifica di EPh,nd  è generalmente accettata in modo positivo per i seguenti motivi:

–     è ragionevole imporre un edificio efficiente sul bilancio energetico invernale del solo involucro
–     le nozioni di trasmittanza termica e i valori ad essa connessa non sono particolarmente severi
–     è accettata l’idea che si intervenga nella correzione completa dei ponti termici
–     è abbastanza semplice valutare come rispettare la legge
–     è apprezzato il fatto che possa avere un’elevata libertà di progettazione delle superfici
–     è apprezzato che il limite di legge tenga presente di situazioni sfavorevoli (per esempio poca energia solare disponibile) e di limiti legati al modello di calcolo (per esempio ricambi orari per certe destinazioni d’uso)
–     è accettato che il limite di legge sull’efficienza energetica degli edifici escluda la possibilità di fare leva sul tipo di generatore (pompa di calore) o sul tipo di combustibile scelto (biomassa e teleriscaldamento) per rispettare la legge.

Il commento di ANIT: la sintesi del requisito A è che, per rispettare la legge, sull’edificio bisogna:

–     fabbisogno energetico per il riscaldamento: stare sotto le trasmittanze di riferimento e annullare i ponti termici;
–     fabbisogno energetico per il raffrescamento: rendere oscurabili con le schermature mobili i serramenti;
–     fabbisogno energetico globale totale: progettare e realizzare degli impianti con un minimo di efficienza (ovvero efficienti almeno come quelli di riferimento). Per il rispetto di questi limiti non ha importanza la tipologia di impianto che si sceglie ma se esso è sufficientemente efficiente (poi c’è comunque il rispetto del DLgs 28/11 sul ricorso alle rinnovabili).

•     Requisito B (Verificare che il valore di H’T sia inferiore al limite):

–     Trasmittanza termica media per il mondo dell’isolamento termico dei componenti opachi non rilevante
–     Limite di legge molto impegnativo per il mondo degli edifici vetrati
–     Attenzione agli edifici E.8 esistenti. Non hanno limiti di trasmittanza termica ma se ristrutturazioni importanti di 2 livello allora c’è H’T.

Il commento di ANIT : per il mondo dell’isolamento termico delle parti opache questo requisito non ha molta importanza. E’ più un requisito fortemente vincolante per le strutture molto vetrate.

•     Requisito C (Verificare che il valore di U media sia inferiore al limite di legge. Ricordiamo che il valore di progetto deve essere valutato con i ponti termici e che quindi è necessario studiare agli elementi finiti i nodi calcolando il valore di ψe ):

Sulle soluzioni a cappotto non si pongono problemi per quanto riguarda la definizioni di superficie di intervento che invece è oggetto di interpretazione per l’intervento di isolamento dall’interno e isolamento in intercapedine:

–     Aspetto consolidato
–     Ricordare deroghe alle trasmittanze termiche per isolamento dall’interno e in intercapedine
–     Competenza sui ponti termici

Rimane aperta la considerazione sull’intercapedine di spessore ridotto da insufflare che non porta al rispetto della legge, che fare non si interviene?

•     Requisito D (Le altezze minime dei locali di abitazione […] possono essere derogate fino a 10 cm):

Deroga all’altezza minima fino a 10 cm. Sempre necessario ricordare che la deroga è per il DM che parla delle altezze minime ma che ci sono altri requisiti di igiene e salubrità ambientali che sono da preservare:

Il commento di ANIT: attenzione a spiegare bene la deroga alle criticità possibili successive. Attenzione a promettere miglioramenti possibili poi magari non realizzabili per altri limiti presenti.

•     Requisito E (Verificare l’assenza di formazione di muffa superficiale e condensazione interstiziali):

La prima verifica viene positivamente accettata poiché è sotto l’occhio di tutti che il problema è la formazione di muffa. La variazione della scelta delle condizioni ambientali interne è meno conosciuta poiché è un aspetto legato ad approfondimenti della norma UNI EN ISO 1378, ma la modifica è in generale positiva poiché:

–     Si ipotizza la produzione di vapore interno in funzione dell’uso dell’edificio;
–     Si può valorizzare la presenza della ventilazione meccanica controllata;
–     La condizione interna è frutto anche delle condizioni esterne di temperatura dell’aria e umidità.

Attenzione: il mese più sfavorito non è più necessariamente il mese più freddo e le temperatura di riferimento per rischio condensazione superficiale e muffa non sono più fisse (13,2 e 16,9 °C).

La condensazione interstiziale assente porta da parte della platea generalmente ad un po’ di scoramento poiché l’alternativa al calcolo della UNI EN ISO 13788 è l’uso di WUFI e quind, pur sapendo che sono percorribili diverse vie per l’isolamento dall’interno o in intercapedine, il nuovo limite rende più complicata la valutazione. Altri dubbi che emergono sulla continuità e la posa dell’eventuale barriera al vapore posizionata all’interno.

Il commento di ANIT: ad oggi alcune soluzioni di isolamento termico sono percorribili solo “forzando il calcolo” con l’impiego della barriera a vapore. Le aziende dovrebbero orientarsi, se la proposta passa da stratigrafie senza barriere al vapore o con membrane di diversa natura, e se non sono già attrezzate, ad affrontare la valutazione della migrazione di vapore in regime variabile. Ciò comporta avere a disposizione dei propri prodotti le informazioni minime per realizzare i calcoli.

•     Requisito F (Verificare il valore di trasmittanza termica periodica):

In generale nelle regioni con condizioni di irraggiamento che non portano a studiare il parametro si segnala comunque:

–     L’importanza di progettare una buona copertura e una buona parete con parametri minimi (almeno con trasmittanza termica periodica inferiore a 0,12)
–     Il fatto che dal 1 di ottobre per la produzione dell’APE (attestato di prestazione energetico) sia necessario descrivere, per ogni superficie opaca irradiata dal sole, il valore di trasmittanza termica che influenza la bontà dell’involucro estivo con le faccine.

•     Requisito G e H (Verificare che il rapporto Asol, est / Asup utile rispetti i limiti previsti (All.1 Art. 3.3 comma 2 b.ii, App. A e che per le chiusure trasparenti ggl+sh sia inferiore o uguale a 0,35):

Per il mondo dell’isolamento delle strutture opache l’area solare equivalente non ha molta importanza. Per il mondo dei serramenti invece comporta una particolare attenzione alla descrizione del coefficiente g di trasmissione solare del vetro e della possibile presenza di schermatura mobile (interna, esterna, ecc..). L’aspetto positivo di questo limite e di questa informazione, che finisce anche nell’APE, è che per il controllo del surriscaldamento ci sono due vie pratiche ipotizzate: frena l’energia entrante dalle superfici opache e rendi oscurabili i serramenti. Un approccio di buon senso e non complicato.

I professionisti si interrogano

–     Tapparelle e veneziane sono impiegabili?
–     Come assevero come direttore lavori la presenza di schermature mobili?
–     Attualmente le schermature esterne non hanno molte possibilità di modellazione.

•     Requisito I (Verificare l’efficacia, per le strutture di copertura, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare e di tecnologie di climatizzazione passiva – All. 1 Art. 2.3 comma 3):

La logica del requisito dovrebbe essere: come legislatore ti impongo di evitare il surriscaldamento interno degli ambienti causato dall’energia entrante attraverso coperture a falda o piane irradiate dal sole. Per fare ciò ti impongo dei valori limite di riflettenza solare della superficie esterna. Tali valori sono da rispettare però solo se convenienti dal punto di vista economico; nel caso non sia conveniente, i limiti non ci sono.

Efficienza energetica - minori consumi

La descrizione di questo requisito non è proprio così chiara.

•     Alcune note sull’APE

Rispetto a quanto previsto per l’APE, la classificazione è mobile in funzione delle superfici dell’edificio, della località, del numero e tipologia di servizi presenti. L’edificio di riferimento, per classificare il nostro edificio di progetto, è un edificio che per il servizio di riscaldamento e di produzione di acs ha un generatore a gas tutto a energia non rinnovabile. Il valore della classe esprime l’energia globale totale ed è in energia primaria non rinnovabile e quindi non è sempre espressione dei possibili consumi energetici dell’edificio in condizioni standard. L’attestato si deve fare appartamento per appartamento.

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