L’installazione di un impianto fototermico non usufruisce della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (65%) ma solo della detrazione per interventi di recupero edilizio (50%)
È uscito un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni fiscali relative alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
Il chiarimento deriva dalla richiesta di un contribuente di poter usufruire della detrazione d’imposta prevista dalla legge in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico, finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica.
Impianto fototermico
Il fototermico è la tecnologia basata sul recupero del calore: una soluzione innovativa e d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.
Il sistema consente di scaldare l’acqua esclusivamente tramite la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica; costituisce, quindi, una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.

La risposta delle Entrate
I sistemi fototermici sono classificabili tra quelli fotovoltaici, quindi agevolati al 50% e non al 65%.
Con la risposta n. 135/2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi relativi alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006 e le spese sostenute per l’acquisto di un sistema fototermico.
In particolare, ai sensi del comma 346, della legge n. 296 del 2006, danno diritto alla detrazione le spese:
relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Inoltre, il dl 63/2013 ha elevato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione per le spese (con limite di spesa di 92.307 euro e di detrazione di 60.000 euro) e, infine, la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ha prorogato le suddette detrazioni fino al 31 dicembre 2018.
Inoltre, con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione non spetta per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia pulita.
Pertanto il sistema in esame, inquadrabile tra gli impianti fotovoltaici, non può fruire della detrazione del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto finalizzato principalmente alla produzione e al recupero di energia elettrica prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori.
Tutt’al più, conclude l’Agenzia delle Entrate, per la fornitura e posa in opera del sistema in esame l’istante potrebbe fruire della detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del dpr 917/1986 (TUIR).
Infatti, come chiarito nella già citata circolare 7/E, tra gli interventi agevolabili ci sono quelli:
relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, prevedendo che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente.
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