Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, acquisto mobili, interventi di risparmio energetico e antisismici sulla base della legge di bilancio 2018
Ristrutturazioni edilizie (detrazione irpef)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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Acquisto mobili e grandi elettrodomestici (detrazione Irpef)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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Interventi per il risparmio energetico (detrazione Irpef/Ires)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della detrazione |
* La legge di bilancio 2018 ha previsto che con uno o più decreti ministeriali siano definiti i requisiti tecnici, compresi i massimali di costo specifici, per singola tipologia di intervento. |
| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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| Cessione crediti ai fornitori | Per le spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018, i soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) cd. “incapienti”, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati. Le modalità per effettuare la cessione in questione sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per le spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018, possono avvalersi della cessione anche soggetti diversi dagli “incapienti”, con espressa esclusione della cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/’01 |
Interventi per il risparmio energetico su parti comuni di edifici condominiali (detrazione Irpef/Ires)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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| Cessione crediti ai fornitori | La possibilità di cessione del credito da parte dei soggetti anzidetti è stata estesa (con il d.l. n. 50/’17, come convertito) alle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali nonché per quelli di cui al box sottostante, punti a) e b). Tale cessione può avvenire a favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi o a favore di altri soggetti privati. Le modalità per effettuare la cessione in questione sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.8.2017. La legge di bilancio 2018 ha previsto che dal 2018 possano avvalersi della cessione in questione anche soggetti diversi dagli “incapienti”, con espressa esclusione della cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/’01 |
Specifici interventi per il risparmio energetico su parti comuni di edifici condominiali (detrazione Irpef/Ires)
| Oggetto dell’agevolazione | a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.’15 |
| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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| Asseverazione | La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.’15 |
| Cessione crediti ai fornitori | Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari (diversi dai cd. incapienti), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, ad eccezione dei beneficiari incapienti, si veda box sovrastante). Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.8.2017 (che ha sostituito quello dell’8.6.2017) |
Interventi antisismici (detrazione Irpef/Ires*)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della detrazione* |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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| Ulteriori interventi | L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017 |
| Misure potenziate della detrazione |
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| Linee guida | Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli intervenenti effettuati sono state stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.2.2017 |
| Cessione crediti ai fornitori | Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari (senza norme di favore per i cd. “incapienti”), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165/’01). Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8.6.2017 |
| Divieto di cumulo | Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici |
*Sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate
Specifici interventi congiunti per la riduzione del rischio sismico e per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali (detrazione Irpef)
| Oggetto dell’agevolazione | Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nella zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica dai quali derivino:
a) una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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Interventi su “verde” (detrazione Irpef)
| Oggetto dell’agevolazione |
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| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione |
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| Misura della detrazione (dall’imposta lorda) |
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