Il nuovo libretto di impianto. Cos’è, come funziona…

(dal blog Efficienza e rinnovabili)

Nuovo libretto di impianto

Partiamo dai fatti: dal 15 ottobre scorso, dopo la solita proroga che non é servita a nulla (i dubbi e le perplessità tra gli operatori sono esattamente le stesse di giugno, mese previsto per l’entrata in vigore) diventa obbligatorio per TUTTI possedere il cosiddetto “libretto di impianto“, che sostituirà d’emblée il vecchio “libretto di caldaia”.

Il nome già lascia intuire il concetto chiave della questione: il nuovo libretto di impianto si chiama così perché andrà a CENSIRE TUTTI gli impianti che nella tua casa contribuiscono (o dovrebbero farlo) al tuo comfort abitativo.

Tutto ciò che d’inverno contribuisce a scaldarti le ossa quando rientri dopo una dura giornata di lavoro, tutto ciò che d’estate fa in modo che tu non ti sciolga come neve al sole.
Quindi non solo la caldaia, ma gli impianti nel loro complesso…non solo il riscaldamento ma anche i condizionatori, le caldaie a legna, le stufe a pellet, gli impianti solari.

La normativa vigente pubblicata ormai a Febbraio 2014, sancisce che IN TUTTE LE CASE (si, hai capito bene, anche la tua) ci devono essere due cose nuove:

  1. Il “libretto di impianto per la climatizzazione”
  2. Il “rapporto di efficienza energetica”

Per semplificarti la vita e non brancolare nel buio, a fondo pagina ho messo i link da cui li puoi scaricare entrambi, comprese le istruzioni per la compilazione.

Prima di entrare un pò di più nel merito, una cosa importante: per una singola abitazione in genere è sufficiente un solo libretto di impianto, tranne in due casi:

  1. Se possiedi in casa tua un impianto di riscaldamento e uno di condizionamento ben distinti, esempio classico caldaia con termosifoni e condizionatore da parete mono o multi-split, la regola dice che servono DUE libretti di impianto distinti.
  2. Se possiedi in casa tua apparecchi come stufe, caminetti o quant’altro sia assimilabile ad un impianto termico vero e proprio (fa fede la potenza che deve essere non inferiore a 5 kW – vedi il link a fondo pagina sulle domande frequenti), la regola dice che serve un libretto di impianto specifico per questi apparecchi.

Chi fa cosa

Devi sapere che la normativa in questione individua 5 figure ben distinte, ciascuna con i propri compiti e le proprie responsabilità.

  1. Il responsabile dell’impianto, che è il padrone di casa, cioè tu. Si, proprio tu che leggi. Anche se sei un inquilino. A te spetta il compito di compilare il primo foglio del libretto, e autografarlo, e di registrare i consumi energetici e di combustibile nella scheda N.14;
  2. l’installatore dei generatori di calore / freddo, o parti di impianto. In pratica l’idraulico. Lui deve compilare le schede (fogli) dalla 2 alla 10, (tranne la 3) a seconda del tipo di intervento eseguito. Caldaie, pompe di calore, impianti solari, sistemi di regolazione, ecc;
  3. Il manutentore degli impianti, che può essere l’idraulico di prima oppure più di frequente un Centro Assistenza Autorizzato. Di sua competenza le schede 11 e 12, nelle quali indicherà gli interventi di controllo e manutenzione che eseguirà negli anni;
  4. Il terzo responsabile, figura che però non ti riguarda a meno che tu non viva in un castello riscaldato da una caldaia con più di 116 kW di potenza termica. In questo caso sarà lui a prendersi la responsabilità della conduzione dell’impianto, compilando e firmando la scheda N.3;
  5. L’ispettore di controllo. Eh già, perché almeno in teoria, sembra che ci saranno dei controlli. E se in casa manca il libretto o ci sono delle difformità…ti appioppa la multa.

Panico?

Tranquillo. E’ molto più semplice di quello che pensi. Per te infatti i casi sono solo due:

CASO N.1: il tuo impianto funziona bene, e non hai intenzione di cambiare nulla
Al prossimo intervento di manutenzione programmata ti fai portare e compilare il libretto dal tecnico di fiducia. In ogni caso TU dovresti:

  • Compilare la scheda N.1 “Scheda identificativa dell’impianto”, con i tuoi dati e quelli del tuo impianto.
  • Riempire stagione dopo stagione, la scheda 14 dove annoterai i consumi di combustibile rilevati dai contatori.

Poi ad ogni successiva manutenzione, il manutentore dovrà compilare la scheda N.11 di competenza, e la scheda N.12 con allegato il “rapporto di controllo di efficienza energetica”. Fine.

CASO N.2: hai appena sostituito la vecchia caldaia con una nuova, o con un altro generatore di calore
In questo caso il libretto di impianto te lo dovrebbe consegnare direttamente l’installatore del nuovo impianto. Come prima TU dovresti:

  • Compilare la scheda N.1 “Scheda identificativa dell’impianto”, con i tuoi dati e quelli del tuo impianto;
  • Riempire stagione dopo stagione, la scheda 14 dove annoterai i consumi di combustibile rilevati dai contatori.

L’installatore invece dovrà compilare:

  • la scheda N.2 “TRATTAMENTO ACQUA” se ti avrà installato/sostituito un addolcitore o qualche altra apparecchiatura per il trattamento dell’acqua dell’impianto di climatizzazione invernale, estiva o del circuito dell’acqua sanitaria;
  • la scheda N.4.1 “GRUPPI TERMICI O CALDAIE” se ti avrà installato/sostituito una caldaia;
  • la scheda N.4.4 “MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE” se ti avrà installato/sostituito un gruppo frigo o una pompa di calore;
  • la scheda N.4.7 “CAMPI SOLARI TERMICI” se ti avrà installato/sostituito una impianto solare termico per la produzione di acqua calda dal sole;
    la scheda N.5 “SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE” dove dovrà indicare il sistema di regolazione del tuo impianto;
  • la scheda N.6 “SISTEMI DI DISTRIBUZIONE” dove dovrà indicare come è fatto il sistema di distribuzione del tuo impianto, le caratteristiche di eventuali vasi di espansione e pompe di circolazione;
  • la scheda N.7 “SISTEMA DI EMISSIONE” dove dovrà indicare i terminali di emissione del tuo impianto (radiatori, pannelli radianti, mobiletti fan-coil, ecc.);
  • la scheda N.8 “SISTEMI DI ACCUMULO” se ti avrà installato/sostituito un serbatoio di accumulo per acqua sanitaria o tecnica;
  • la scheda N.10 “IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA” se ti avrà installato/sostituito un impianto per il ricambio dell’aria con o senza recupero termico.

Anche in questo caso ad ogni manutenzione, il manutentore dovrà compilare la scheda N.11 di competenza, e la scheda N.12 con allegato il “Rapporto di controllo di Efficienza Energetica” di cui parlo nel prossimo paragrafo.

Tutto chiaro?

Come avrai notato alla fine del libretto ci sono anche le istruzioni per la compilazione; infatti, le schede di TUA competenza te le dovresti compilare da solo, altrimenti poi non ti devi lamentare se il tuo idraulico/installatore ti chiede dei soldi per farlo al posto tuo…

Il Rapporto di Efficienza Energetica

Pensavi che fosse finita qui, vero? Invece no.

La normativa impone che in occasione degli interventi di controllo e manutenzione, oltre al libretto di impianto da compilarsi a carico delle figure di competenza, debba essere compilata anche una scheda aggiuntiva (apparentemente molto più complicata) che si chiama appunto rapporto di efficienza energetica, MA solo per:

  1. impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
  2. impianti per la climatizzazione estiva con potenza frigorifera utile nominale complessiva non minore di 12 kW (cioè circa 41000 BTU se ti è più comodo).

Trovi a fondo pagina il link per poter scaricare il modello.

La buona notizia è che la compilazione NON è a carico tuo, ma del tecnico a cui avrai affidato la manutenzione; il quale però deve allegarne copia cartacea all’interno del libretto di impianto, e trasmettere entro 30 giorni dalla data del rilascio comunicazione telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione, che in Veneto si chiama “CIRCE” e si trova a QUESTO INDIRIZZO (per te comunque è inutile perché l’obbligo di trasmissione riguarda solo i tecnici).

Ma ogni quanto è necessario effettuare il controllo di efficienza energetica, e quindi compilare la relativa scheda?

Innanzitutto alla prima messa in funzione dell’impianto NUOVO se rientra all’interno della casistica.

Poi ho selezionato le situazioni che potrebbero fare al caso tuo dall’allegato A del DPR 74/2013 (trovi il link a fondo pagina):

  1. Caldaia a gasolio o biomassa di potenza termica compresa tra 10 e 100 kW: controllo ogni due anni;
  2. Caldaia a gas metano o GPL di potenza termica compresa tra 10 e 100 kW: controllo ogni quattro anni;
  3. Macchine frigorifere o pompe di calore elettriche di potenza termica compresa tra 12 e 100 kW: controllo ogni quattro anni.

Ogni quanto devo fare la manutenzione?

Domanda da cento milioni di dollari, visto che su questo punto si è fatto anche un pò di terrorismo, così come sui costi di questi controlli.

Ti riporto ciò che dice la normativa, che a parer mio su questo punto è anche scritta con buon senso:

  1. In base alle indicazioni tecniche rilasciate dall’installatore del nuovo impianto o alle prescrizioni del manutentore abituale;
  2. In base alle prescrizioni tecniche dei produttori;
  3. Infine, in estrema ratio, in base alle norme di settore UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.

Mi sembra ovvio che o l’installatore o il Centro Assistenza debba indicarti ogni quanto è necessario effettuare le operazioni di manutenzione, esattamente come è accaduto finora, sulla base delle specifiche caratteristiche dei tuoi impianti.

Ciò che conta è che ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore, e che il Rapporto di Efficienza Energetica venga trasmesso al Catasto Impianti con la regolarità imposta dalla legge.

Limiti e sanzioni

Come avrai certamente notato, tra le figure che ti ho elencato prima ce n’è una che rappresenta una novità in questo campo, cioè l’ispettore di controllo.

Sono infatti previsti controlli e sanzioni, perché tutto questo impianto normativo ha l’obiettivo di censire e tenere sotto controllo il più possibile tutti gli impianti di climatizzazione, per prevenire situazioni palesemente fuori normativa e per questo potenzialmente molto pericolose.

L’anno scorso una caldaia installata in un appartamento di una palazzina poco distante da casa mia è scoppiata. Per fortuna nessuno si è fatto male, e ci sono stati solo danni materiali…

I controlli previsti, che in Veneto sono delegati a Province e Comuni, riguardano SOLO gli impianti soggetti al controllo di Efficienza Energetica, cioè quelli che come prima hanno le seguenti caratteristiche:

  1. impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva superiore a 10 kW;
  2. impianti per la climatizzazione estiva con potenza frigorifera utile nominale complessiva superiore a 12 kW.

Se pensi che la cosa non ti riguardi fai attenzione, perché mentre è non è così usuale trovare impianti di condizionamento maggiori di 12 kW, normalmente la caldaia di un’abitazione ha una potenza compresa tra i 24 e i 35 kW, e la normativa prevede anche una programmazione degli interventi ispettivi, che nel tuo caso si può riassumere così:

  • impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di Efficienza Energetica;
  • impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  • impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido (leggi: gasolio e biomassa, legna, pellet ecc.) con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW. Per questi ultimi è previsto il controllo sul 100% degli impianti ogni 4 anni.

Occhio che quindi la trasmissione del rapporto di efficienza energetica correttamente compilato NON è un optional, perché è il primo criterio di valutazione con cui l’amministrazione farà partire eventuali controlli.

Infatti il regolamento precisa che proprio per gli impianti di riscaldamento tra i 10 e i 100 kW alimentati a metano o GPL, l’accertamento del Rapporto di Efficienza Energetica inviato telematicamente E’ SOSTITUTIVO DELL’ISPEZIONE.

Le sanzioni previste riguardano sia i tecnici (installazione e manutenzione) sia il soggetto responsabile, cioè TU: in caso di mancato controllo, per te le sanzioni variano da 500 a 3000 euro.

Inoltre la legge consente alle imprese distributrici di sospendere l’erogazione del gas (quindi te ne stai al freddo) su richiesta dell’amministrazione competente (provincia o comune) se il tuo impianto è fuori norma oppure tu ti rifiuti ripetutamente di far eseguire i controlli.

Riferimenti utili

A QUESTO LINK puoi scaricare il libretto di impianto generico, come da modello standard del Ministero dello Sviluppo Economico.

A QUESTO LINK puoi scaricare il rapporto di efficienza energetica generico, come da modello standard del Ministero dello Sviluppo Economico.

A QUESTO LINK puoi trovare chiarimenti e risposte alle domande più frequenti direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

A QUESTO LINK puoi scaricare il testo normativo di riferimento, cioè il DPR-74-2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”

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