A cosa corrisponde ogni categoria catastale?

Ogni elemento delle città in cui viviamo è classificato catastalmente, ma è facile fare confusione tra le diverse categorie. Questa breve guida spiega a cosa corrisponda ciascuna categoria catastale esistente

I gruppi di categorie catastali  che rappresentano il patrimonio immobiliare urbano sono cinque: vengono distinti in immobili a destinazione ordinaria ed immobili a destinazione speciale e particolare.

Per ogni categoria catastale segue una breve descrizione delle caratteristiche ordinarie. In corsivo sono riportate le descrizioni delle stesse ai sensi della circolare n.5 del 14 marzo 1992 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.

Salvo che non sia indicato altrimenti, queste disposizioni ne hanno ridefinito alcune caratteristiche, rispetto all’impianto del catasto, a seguito della prima revisione degli estimi.

Per una corretta verifica della Categoria di un immobile è possibile richiedere la visura catastale online.

Ecco un riassunto delle diverse categorie catastali, mentre in seguito potete leggere la descrizione dettagliata di ognuna.

categoria catastale a - appartamenti e uffici

Categoria Catastale A: Abitazioni e uffici

Il gruppo A include le residenze e gli uffici privati, che fanno parte degli immobili a destinazione ordinaria.

A/1 – Abitazioni di tipo signorile

Edifici, anche plurifamiliari, ubicati in zone di pregio, caratterizzati da ottima esposizione prevalente, ricco grado di finimento, grande ampiezza media dei vani, completezza di impianti. In alcuni casi possono far parte di questa categoria anche miniappartamenti ricavati, p.e., dal frazionamento di ville, qualora si trovino in posizioni di particolare pregio o prestigio.

Nei fabbricati cui appartengono le abitazioni di tipo signorile è ammessa la compresenza delle categorie C/6, C/1, A/10 o D/5.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati, ubicati in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie”.

A/2 – Abitazioni di tipo civile

Gradi di finimento fra il ricco e l’ordinario, media ampiezza dei vani, completezza di impianti tecnologici. Nelle località a vocazione turistica possono essere classificate in A/2 anche abitazioni prive di riscaldamento.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari – minialloggi – di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazioni di impianti e servizi propri della categoria”.

A/3 – Abitazioni di tipo economico

Grado di finimento fra l’ordinario e il semplice, ampiezza dei vani medio-piccola, completezza di impianti tecnologici e dotazione di non più di un servizio igienico.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia, sia per i materiali impiegati che per la finitura e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili, ma che, comunque, soddisfano i minimi standard attuali. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari – minialloggi – di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni propri della categoria”.

A/4 – Abitazioni di tipo popolare

Tale categoria catastale non trova più applicazione alle unità immobiliari abitative di recente edificazione, ma può essere attribuita ad abitazioni di vecchia costruzione con grado di finimento semplice, con dotazione scarsa di impianti e non corrispondenti agli standard correnti.

Possono ritenersi compatibili con la categoria, sempre che il fabbricato non sia stato costruito in zona a vocazione di ville e villini (quindi in zona rurale), le unità immobiliari costruite in aderenza ad altri fabbricati oppure quelle isolate e dotate di attinenze scoperte di modestissima entità, a condizione che le caratteristiche costruttive e di rifinitura siano di modesto livello e la dotazione di impianti e servizi limitata.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti tecnologici e servizi quantunque indispensabili”.

A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare

Con la nota C1/1022/94 la categoria A/5 (come pure la A/6) è stata annullata, in quanto non rappresenta più tipologie abitative ordinarie. Rimangono quelle già esistenti nella banca dati catastale, che vengono variate di categoria in occasione della prima variazione.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati edificati nel periodo antecedente gli ultimi eventi bellici, non ristrutturati e con livelli costruttivi e di dotazione di impianti e servizi insufficienti oppure ordinariamente inferiori agli standard attuali; rifinitura di modesto livello e vetustà“.

A/6 – Abitazioni di tipo rurale

Come le abitazioni del tipo ‘ultrapopolare’, entrambi rispondenti, nello spirito della norma, a realtà edilizie e di utilizzazione consuete all’epoca della formazione del N.C.E.U., attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l’uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente dette unità vengono adeguate alle minime condizioni abitative – e, quindi, meritano un nuovo appropriato classamento – o non hanno subito interventi di riadattamento e, quindi, per il principio dell’ordinarietà, non possono che essere classate – sia pure nelle classi più basse – nella categoria che rappresenta le unità più povere di dotazioni: ‘categoria A/4′”.

A/7 – Abitazioni in villini

È ammessa nel fabbricato la compresenza di sole C/6 e C/7.

“Si intende per villino un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del villino, nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino. Sono compatibili con la categoria quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villini, e cioè, i minialloggi stagionali. Detti immobili, inoltre, devono rispondere ai parametri indicati dall’Ufficio, con riferimento a ogni zona territoriale omogenea, all’algoritmo di classamento automatico e principalmente a quello indicato al n.2 del prospetto 9 e cioè al numero delle u.i.u. abitative comprese nel fabbricato – esclusi i fabbricati a schiera – oltre il quale l’immobile stesso non è classificabile nella categoria A/7”.

A/8 – Abitazioni in ville

Edifici a tipologia unifamiliare caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardini, edificati di norma in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio. In detti fabbricati è ammessa la compresenza di soli C/6 e C/7.

L’unità immobiliare deve possedere vani principali con superficie ampia, una consistente superficie lorda e ampia superficie dell’area scoperta pertinente.

Le caratteristiche costruttive e di finitura e la dotazione degli impianti e servizi devono essere di livello superiore all’ordinario.

“Si intendono per ville quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino, edificati di norma, ma non esclusivamente, in zone urbanistiche destinate a tali costuzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario; possono anche identificare immobili aventi caratteri tipologici e architettonici rilevanti in relazione all’epoca di costruzione”.

A/9 – Castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici

“Castelli e palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. È, però, compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 – Uffici e studi privati

Uffici privati open space, scuole private (Commissione tributaria Centrale sez.18.a – 14 gennaio 1977), agenzie assicurative, laboratori professionali (p.e. gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi, ecc.).

A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Non sempre presenti nei tariffari provinciali, sono per esempio baite, baracche in zone terremotate, chalet, dammusi, nuraghi, rifugi di montagna, sassi, trulli, ecc.


categoria catastale b - immobile ordinario

Categoria Catastale B: Immobili a destinazione ordinaria

La Categoria catastale B comprende i gruppi di categorie catastali che rappresentano il patrimonio immobiliare urbano, comprende strutture di uso collettivo ed include immobili a destinazione ordinaria.

B1 – Collegi e convitti

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.

B2 – Case di cura e ospedali

Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.

B3 – Prigioni e riformatori

Prigioni e riformatori.

B4 – Uffici Pubblici

Uffici Pubblici, compresi gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici e costituenti unità immobiliari indipendenti.

B5 – Scuole e laboratori scientifici

Scuole e laboratori scientifici, osservatori astronomici, osservatori meteorologici, ecc.

B6 – Biblioteche e musei

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; circoli ricreativi.

“Questi ultimi sono da assegnare alla categoria B/6 quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, è assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali. Quando, invece, hanno fine di lucro dovranno essere dichiarati con la categoria propria dell’unità immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa e cioè: abitazione, magazzino, negozio, ufficio privato, ecc.”

B7 – Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti

“Quando la cappella privata è annessa ad abitazione, non costituisce separata unità immobiliare e va, pertanto, computata nella consistenza dell’unità immobiliare di cui fa parte, a meno che non abbia accesso diretto da strada, cortile, androne, giardino, ecc.; se la cappella privata, oltre a essere adibita all’esercizio pubblico dei culti, ha le caratteristiche proprie all’uso specifico cui è destinata si assegna alla categoria E/7 e si assoggetta o meno alla determinazione della rendita catastale, secondo che sia ceduta in affitto o gratuitamente.”

B8 – Magazzini sotterranei per deposito derrate

“La categoria B8 rappresentava i magazzini sotterranei adibiti alla conservazione delle derrate alimentari. Tale destinazione non è più riscontrabile nella ordinarietà e, pertanto, le unità censite nella categoria dovranno trovare appropriata collocazione nella categoria del gruppo ‘C’, in relazione all’uso cui sono destinate.”


categoria catastale c - negozi botteghe laboratori

Categoria catastale C

La Categoria Catastale C comprende i locali di uso terziario e commerciale, più precisamente:

  • Negozi e Botteghe
  • Magazzini e Locali di deposito
  • Laboratori per arti e mestieri
  • Fabbricati e Locali per esercizi sportivi
  • Stabilimenti Balneari e di acque curative
  • Stalle, Scuderie, Rimesse e Autorimesse
  • Tettoie chiuse o aperte

La Categoria Catastale influisce anche sulla Rendita Catastale dell’immobile e rappresenta una suddivisione per tipologia di destinazione dell’immobile.

C1 – Negozi e botteghe

Locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzia bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti  in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a “music-store” ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.

C2 – Magazzini e locali di deposito

Fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione; quei locali dove si esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano allestimenti per mostre (vetrine). Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, allestimenti per mostre.

C3 – Laboratori per arti e mestieri

Laboratori per arti e mestieri, anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo); caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni ed anche non presentano le caratteristiche richieste dall’art. 10 della legge, senza tener conto dell’entità del reddito dell’industria in essi locali esercitata; officine per la riparazione di autoveicoli; impianti per lavaggio autovetture (se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali); le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita; tutti quei locali nei quali gli artigiani (ad esempio i fabbri, falegnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti.

  • Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali. Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l’artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico.

C4 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi

Fabbricati e locali per esercizi sportivi costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, ricreatori religiosi; costruzioni destinate all’esercitazione dei pompieri; sale per ginnastica, locali e fabbricati per dopolavoro.

C5 – Stabilimenti balneari e di acque curative

Stabilimenti balneari e di acque curative costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

C6 – Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

Box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autorimesse (queste ultime se costruite o adattate per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e se non rientrano nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514).

C7 – Tettoie chiuse o aperte

Lavatoi pubblici coperti; posti auto su aree private coperte o su piani “pilotis”.

Queste ultime unità immobiliari, caratterizzate da spazi – delimitati con segnaletica a terra – ricavati su aree o spazi coperti privati, quali i piani “pilotis”, e che venivano censite nella categoria C/6, troveranno collocazione nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle sue unità tipo.


categoria catastale d - alberghi teatri banche

Categoria catastale D

Comprende le categorie speciali a fine produttivo o terziario.

D1 – Opifici

Fabbricati ove si svolge un’attività industriale a mezzo di meccanismi inamovibili per necessaria infissione, ovvero gli stabilimenti o le fabbriche che occupano interi fabbricati o porzioni di fabbricati nei quali si svolge un’attività intesa a produrre un bene economico e, comunque, capace di trasformare la materia prima in prodotti finiti e vendibili (ad esempio una fabbrica di automobili o di motocicli, un polverificio, uno zuccherificio, una distilleria, ecc.), o intesa a generare prodotti e sevizi per venderli ad altri o ricavarne un utile (ad esempio, autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture); falegnamerie che non hanno carattere artigianale, cabine elettriche, centrali idroelettriche; rientrano nella stessa categoria anche i forni da pane, caseifici e molini di rilevante importanza economica e cioè, quando, per le condizioni di fatto, si possono, loro riconoscere le caratteristiche di opifici.

D2 – Alberghi e pensioni

Alberghi, pensioni, villaggi turistici, case di riposo o pensionati per anziani; locande. (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge).

D3 – Teatri e sale per concerti

Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili, arene, discoteche, parchi giochi, parchi zoo e zoosafari. (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge).

D4 – Case di cura ed ospedali con fine di lucro

Case di cura ed ospedali, poliambulatori (quando abbiano fine di lucro).

D5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione

Istituti di credito, cambio ed assicurazione, limitatamente ai fabbricati o parti autonome di essi e non le comuni agenzia bancarie o quelle assicurative che devono rientrare, secondo il concetto dell’ordinarietà prevalente (non occasionale) nella zone ed in base alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato, in una delle categorie dei gruppi A (ad es. A/10) o C (ad es. C/1). (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge).

D6 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi

Sale per bowling; stadi e piscine; aree con attrezzature sportive; campi sportivi senza costruzioni (ad es.: calcetto, tennis, palla a volo, basket, baseball, ecc.) o con semplici gradinate (quando abbiano fine di lucro); impianti con attrezzature sportive, anche con coperture pressurizzate. Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e simili. (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge ed abbiano fine di lucro).

D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (ad esempio, un fabbricato costruito per soddisfare determinate esigenze di un opificio industriale al quale non può essere incorporato perché da esso distaccato).

Sono compresi in essi i caselli esistenti negli svincoli autostradali ed i locali per deposito di attrezzi esistenti lungo le autostrade concesse all’industria privata, gli impianti per lavaggio auto (se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche e sempre che non rientrino a far parte delle stazioni di servizio); le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con gestione reddituale; aree di deposito di rottami, inerti, ecc. nel caso in cui, oltre al deposito, nelle aree si svolga l’attività di lavorazione e commercializzazione del materiale, anche se con carattere sussidiario; gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto di proprietà di persona o società esterna o estranea al complesso abitativo (condomini “orizzontali” o consorzi residenziali) per cui si possa ipotizzare che la relativa gestione sia reddituale; le porzioni di costruzioni utilizzate dai concessionari d’auto, se dotati di locali con attrezzature specifiche per le operazioni di manutenzione degli autoveicoli; i caselli ferrotranviari; centrali del latte; i fabbricati per gli impianti di estrazione di acque dal sottosuolo ed in genere le industrie denominate “di occupazione” ovverosia le “industrie estrattive” (quelle cioè, che hanno lo scopo di ricavare direttamente dal sottosuolo i suoi prodotti).

D8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Aree per deposito di rottami o inerti, ecc. qualora la loro destinazione sia di semplice stoccaggio; capannoni industriali utilizzati per la conservazione dei surgelati; macelli; campeggi; fabbricati destinati a grande distribuzione, specialmente nei casi di grossi complessi e con rilevanti caratteristiche prettamente commerciali (grandi magazzini supermercati, ipermercati ed autogrill autostradali); autosilos privi di impianti di sollevamento ed i parcheggi “a raso” di tipo pubblico; i posti barca nei porti turistici costituiti da ben delimitati specchi d’acqua sui quali vengono esercitati diritti reali – ancorché in regime di concessione demaniale – e caratterizzati dalla presenza di servizi, quali l’approdo, anche se del tipo galleggiante, l’allaccio per la fornitura d’acqua, luce, telefono, oltre ad eventuali locali di uso esclusivo.

D9 – Edifici galleggianti o sospesi

Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggi.

D10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.


categoria catastale e - immobili uso pubblico

Categoria catastale E

Comprende le categorie particolari a uso pubblico o di interesse collettivo. Di seguito le diverse tipologie presenti nella Categoria Catastale E

E1 – Stazioni

Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei ed impianti di risalita in genere (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stazioni per metropolitane, funivie, sciovie, ecc.)

E2 – Ponti

Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, nonché passi volanti in prosecuzione di strade pubbliche (esenti permanentemente dall’imposta fabbricati).

E3 – Edifici per speciali esigenze pubbliche

Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, edicole per giornali, i chioschi per bar, per rifornimento di autoveicoli, per sale di aspetto di tranvie; le stazioni autotranviarie; le stazioni di servizio autostradali adibite a vendita di carburanti e lubrificanti dotati di area scoperta pertinente di eventuale autolavaggio (a spazzole rotanti), di chiosco, di piccolo locale di deposito, nonché di locale per una esigua e contenuta attività di vendita dei principali articoli di autoaccessori; tettoie ad uso pubblico sulle spiagge, padiglioni di Enti Comunali di Assistenza, pese pubbliche, gli orinatoi pubblici; gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto a gestione residenziale pubblica o privata, senza scopo di lucro.

E4 – Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame, ecc.) tettoie infisse su suolo pubblico o di transito adibite a mercato pubblico (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati)

E5 – Fortificazioni

Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati).

E6 – Fari e semafori

Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l’orologio comunale (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati).

E7 – Luoghi di culto

Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti anche se di proprietà di privati, purché abbiano le caratteristiche proprie all’uso specifico cui sono destinati.

Quando detti fabbricati sono di proprietà di privati si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente. (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati )

E8 – Cimiteri

Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati).

E9 – Edifici a destinazione particolare

Edifici a destinazione particolare non compresi nelle cat. precedenti del gruppo E .

Ad esempio: le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (quando la loro gestione non configura fonte reddituale); i magazzini per consorzi agrari, gli acquedotti civici (torri piezometriche, vasche per la riserva idrica, locali per i depuratori e regolazione dell’acqua potabile), i mattatoi pubblici, i campi sportivi pubblici, i campi di tiro a segno, le piscine, ecc. (esenti permanentemente dalla imposta fabbricati).

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